Statuto

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema


È costituita l’associazione denominata “Pubblica Assistenza Montefiorino organizzazione di
volontariato” (o anche, in forma breve, “Avap Montefiorino ODV”) con sede in Montefiorino, in
questo statuto successivamente indicata anche come “Associazione”.
L’emblema dell’Associazione è costituito da un cerchio con la scritta “associazione
volontari assistenza pubblica” in verde con un ulteriore cerchio in cui è inserita una croce
colorata obliquamente in verde, bianco e rosso in cui lati si trovano le lettere AVAP.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali


L’Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità
e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della
partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse
generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente
delle prestazioni dei volontari associati.
L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della
democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed
esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della
popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi


L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
L’Associazione assume, in particolare, il compito di:
a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi
della vita civile, sociale e culturale;
b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali
attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo
civile e sociale della collettività;
d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione
dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle
persone e della collettività;
f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario,
ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette
alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali
e culturali;
g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del
terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività


Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
a. Interventi e prestazioni sanitarie;


Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
a. Interventi e prestazioni sanitarie;

  • servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
  • servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)
  • servizi di trasporto sanitario non assistito
  • servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le
    strutture pubbliche;
  • donazione di sangue e organi;
    b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 200
    n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge
    5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive
    modificazioni;
  • servizi di trasporto sociale
  • organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per
    il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche
    temporanee di difficoltà;
    c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività,
    anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
    volontariato e delle attività di interesse generale;
  • iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività
    culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la

protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti
sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche
amministrazioni;

  • organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei
    bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
    d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
    dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
    e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti
    f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e
    della difesa non armata;
    g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari
    opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  • attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
    Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
    spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività
    secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli
    enti del terzo settore.
    L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente
    individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e
    strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla
    legge e dalle norme attuative.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito


L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei
propri aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso
il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante
dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di
nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali, che condividono le finalità dell’associazione che si impegnano a rispettarne lo
statuto e/o il regolamento.
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad
un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di
condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e
i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in
merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in
caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della
domanda l’interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione
del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero
minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale
l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore.
Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo
personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà
nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di età dai 14 ai 18
anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell’associazione con l’assenso scritto
dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea,
di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota
associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti


I soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai
regolamenti associativi;
b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali
componenti di questi ultimi.
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione
ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e) essere informati sull’attività associativa;
f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 – Doveri


I soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità


Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte
dall’Associazione.
Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di
lavoro subordinato o autonomo.

Art . 10 – Perdita della qualità di socio


La qualità di socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione;
d) per recesso.
a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal
consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non
l’ha versata.
b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle
condizioni di cui al precedente art. 9.
c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una
o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del
rapporto associativo.
d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler
recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al
versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è
stato esercitato.
Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente
informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può
ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione
di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del
termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l’associazione
riceve la relativa comunicazione.
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio


L’Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per
adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini
della redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione
di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento
economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio
direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di
interesse generale svolte ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello statuto.
Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa
soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per
gli enti del terzo settore) è facoltà dell’associazione rappresentare il bilancio in forma
semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il
carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 comma 3 dello
statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali
raccolte fondi effettuate nell’anno.
Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità
previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna,
quale rete associativa cui l’Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate


L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno
dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dalle quote degli aderenti;
b. da contributi di privati;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche
attività e progetti;

f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
h. da attività di raccolta fondi;
i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente
dall’associazione;
k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e
strumentali;
m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio


Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è utilizzato
esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o
capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e
gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale


L’associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita
presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio
sito internet.
Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla
diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in
vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi


Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente;
d. l’Organo di controllo;
e. il Collegio dei probiviri;
f. la Direzione esecutiva, ove istituita.
Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi
natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.
Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell’organo di controllo
in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito
alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea


L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o
dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione


L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite
posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul
sito dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il
luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso
almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha
sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione


L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di
aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti
di propria competenza.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche
sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo
sviluppo associativo e del volontariato.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza,
nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al
voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla
variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della
maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di
almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo
nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti


In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina
due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni
per scheda.
Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni


L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto
segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole
persone.
Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci
presenti con diritto di voto.
Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della
proposta di deliberazione.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono
approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e
alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci
con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza


Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante
delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell’assemblea decide
che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del
giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura
personale.
È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze
L’ assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
c. determina l’importo annuale delle quote associative;
d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
e. approva il regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la
relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro
confronti le azioni relative;
j. delibera sull’istituzione di sezioni della Associazione;
k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla
sua competenza.
L’assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello statuto sociale;
b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 37.
d.

Art. 24 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione.
E’ composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, nei
limiti deliberati preventivamente dall’Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti
del Consiglio direttivo devono essere soci dell’Associazione.
Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della
carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità,
indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall’art. 2382 del Codice civile.
Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea,
elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente
nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.
Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale
dell’Associazione.
Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno
una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per
iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima
della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso
inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la
data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma
precedente, esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da
trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei
componenti.
Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del
voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione
riguarda le singole persone.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 – Competenze
Il Consiglio direttivo:
a. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al
precedente art. 23;
b. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
d.Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la
Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali
rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge
e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione
o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.
e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi
associativi;
f. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in
attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto
nazionale di Anpas;
g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 6
del presente statuto;

h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei
limiti del presente Statuto e di legge;
l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell’ambito dell’associazione nel
rispetto della normativa vigente.

Art. 27 – Direzione esecutiva
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva
composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri
consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio
medesimo.
Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo
con apposita deliberazione.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla
sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della
graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione
salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non
incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere
nominato per cooptazione.
In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla
assemblea, il Consiglio direttivo decade.
Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell’associazione provvede
immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 – Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la
tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall’Associazione.
Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al
vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. Lo stesso presidente può
effettuare al massimo due mandati consecutivi, dopo cui potrà nuovamente candidarsi
passato un anno.

Art. 30 – Organo di controllo

L’organo di controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla
legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri
effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere
eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente
devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge
il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui
agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8
(destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L’organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta
delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio
consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo
redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.
L’organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l’obbligo, sia stato
redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del
terzo settore.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 Revisione legale dei conti
Ove ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive
modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l’assemblea nomina un
revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
La revisione legale dei conti puo’ essere attribuita, da parte dell’assemblea, all’organo di
controllo; in tal caso l’organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.

Art. 33 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i
soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge il presidente tra
i propri componenti.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze
Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i
provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’associazione e procede,
previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del
Presidente dell’Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non
occasionale;
b) il libro degli associati;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti
anche i verbali redatti con atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’organo di
controllo e di eventuali altri organi associativi.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare
nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell’apposito regolamento che deve
assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni
Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni
dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di
funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37– Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il
patrimonio dell’Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all’ANPAS
Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha
operato l’Associazione sciolta.

Art. 38 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia.